Domande frequenti sui corsi ECM
CHE COSA SI INTENDE PER ECM?
L’ECM (educazione continua in medicina) è il sistema attraverso il quale i professionisti sanitari si mantengono aggiornati. Un percorso di formazione prolungato nel tempo indispensabile per rispondere ai bisogni dei pazienti e alle tante esigenze del Servizio Sanitario, nonché per la propria crescita professionale. Ciò grazie all’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta, che chi lavora nella Sanità ha l’obbligo deontologico di maturare.
L’avvio del programma nazionale ECM risale al 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, con l’introduzione dell’obbligo alla formazione continua per i professionisti della sanità. Il che, oltre a rappresentare un forte messaggio per tutti i professionisti, mira a un approccio più moderno allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la gestione amministrativa del programma ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S).
CHI È SOGGETTO ALL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE?
Tutti i professionisti sanitari che operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva sono tenuti all’obbligo della formazione continua.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, per i quali un aggiornamento costante è altrettanto importante. Il conseguimento dei crediti ECM è infatti una preziosa attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
QUANTI CREDITI BISOGNA ACQUISIRE OGNI ANNO?
La Commissione nazionale per la formazione continua, con delibera del 07/07/2016, ha:
- abolito i limiti minimi e massimi annuali
- esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione
- inserito la possibilità di riduzioni per chi completa il proprio dossier formativo
Il sistema ECM, strutturato in trienni (al momento è in vigore il triennio 2020/2023), prevede un obbligo formativo pari a un totale di 150 crediti per triennio, con alcune variabili.
QUALI SONO LE SPECIFICITÀ PER I MEDICI DEL LAVORO?
Nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” il Decreto 81/2008 fissa il limite minimo dell’obbligo formativo al 70%. Pertanto, se ad esempio l’obbligo formativo standard è di 150 crediti nel triennio, il Decreto 81 impone ai medici del lavoro di conseguire almeno 105 crediti (pari al 70%) nella disciplina “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Se il medico, oltre alla medicina del lavoro, esercita anche una diversa disciplina medica, dovrà fare formazione anche per questa, fermo restando l’obbligo (seguendo l’esempio precedente) di 105 crediti in medicina del lavoro.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI ESONERO E DI ESENZIONE PREVISTE DALLE NORMATIVE ECM?
Nella determina della CNFC del 17/03/2013 vengono declinati:
- gli esoneri per la formazione accademica durante lo svolgimento dell’attività professionale;
- le esenzioni dall’interruzione dell’esercizio dell’attività per le motivazioni elencate nella normativa.
ESONERI ANNUALI
- Master universitari di primo livello di durata annuale che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per medici e psicologi;
- Laurea specialistica/diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corso di formazione specifica in Medicina generale, di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D. lgs. n. 502/92;
- Corso in Micologia durata annuale;
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135. 2. ESENZIONI
- Congedo di maternità e paternità;
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- Adozione e affidamento preadottivo;
- Adozione internazionale e aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
In presenza di una delle situazioni sopra elencate, il medico è invitato ad inoltrare al Co.Ge.A.P.S la segnalazione del motivo che giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il periodo temporale di riferimento. In tal modo il Co.Ge.A.P.S potrà ricalcolare il debito formativo tenendo conto dei periodi da scomputare dal conteggio. Ricordiamo che, in presenza di più motivi di esonero o esenzione, i periodi si possono cumulare ma non sovrapporre.
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.;
- Aspettativa per incarico di direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
COME POSSO CONOSCERE QUANTI CREDITI HO ACQUISITO FINO AD OGGI?
Ogni medico può monitorare il proprio debito formativo sul sito del Co.Ge.A.P.S. www.cogeaps.it. Una volta effettuata la registrazione, è necessario profilare la propria attività professionale, integrare i dati mancanti e inserire eventuali motivi di esonero o esenzione. A questo punto sarà possibile verificare online il proprio debito formativo. Alla fine del triennio, una volta raggiunto il totale dei crediti previsto, sarà possibile ottenere da parte dell’Ordine la certificazione di compiuto assolvimento dell’obbligo formativo.
N.B. I dati relativi all’acquisizione dei crediti da parte di ciascun professionista sanitario vengono comunicati al Co.Ge.A.P.S dai singoli provider entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascun evento formativo, indipendentemente dal momento in cui l’evento è stato completato. Non bisogna quindi preoccuparsi se i crediti regolarmente acquisiti non sono registrati immediatamente.
CHE COS’È IL Co.Ge.A.P.S.?
Il Co.Ge.A.P.S. è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali e alle Associazioni professionali, delegando a questi le funzioni di certificazione delle attività formative svolte. I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l’evento formativo accreditato, sono obbligati a inviare al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dalla fine dell’evento il flusso dei dati relativi ai partecipanti all’evento. In tal modo la banca dati del Co.Ge.A.P.S. risulta costantemente aggiornata.
CHE COS’È IL DOSSIER FORMATIVO? COME SI REALIZZA?
Il dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della sua coerenza rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione e al profilo di competenze nell’esercizio quotidiano della professione. Deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi rispetto allo sviluppo individuale desiderato. Costituisce insomma lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario – sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali – programma e verifica il proprio percorso formativo.
Oltre a rappresentare lo strumento migliore per rilevare i bisogni formativi del professionista, il dossier formativo contribuisce a indirizzare e qualificare l’offerta formativa dei provider. Gli obiettivi formativi dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell’offerta formativa ECM.
Sul sito Co.Ge.A.P.S. ogni medico può volontariamente attivare il proprio dossier formativo. Il che equivale a dichiarare gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere e che poi andranno riscontrati in base agli eventi effettivamente frequentati. Al termine del periodo di osservazione, sarà quindi possibile verificare da un lato i fabbisogni formativi attesi, dall’altro la formazione ricevuta. Il che consentirà di fornire – in primo luogo ai medici ma anche ai soggetti organizzatori di eventi formativi e agli Enti regolatori – informazioni utili ad orientare l’offerta formativa.
COME VIENE DEFINITA L’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO?
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
COME VIENE RICONOSCIUTA LA FORMAZIONE SVOLTA ALL'ESTERO?
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF. La formazione individuale svolta presso enti non inseriti nella LEEF dà diritto al riconoscimento:
- del 50% di crediti ECM, nel caso in cui il professionista indichi solo il numero di crediti formativi conseguiti all’estero;
- di 1 credito ECM per ogni ora di formazione, nel caso in cui siano indicate solo le ore di formazione;
- di 1 credito ECM per ogni ora di formazione, nel caso in cui siano indicati sia il numero di crediti sia le ore di formazione.
In ogni caso saranno riconosciuti fino a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento. Per il triennio 2020/2023 il numero complessivo di crediti riconoscibili non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.
COME VIENE DEFINITA L'ATTIVITÀ DI DOCENZA?
PERCHÉ NON RIESCO A ISCRIVERMI A NUOVI CORSI?
Prima di procedere all’iscrizione ad un nuovo corso FAD, verifica che all’interno del tuo plafond – box “I tuoi crediti” presente nelle pagine Archivio Corsi e Catalogo FAD – ci sia un numero di crediti disponibili sufficiente ad effettuare l’accesso al corso di tuo interesse.
COME POSSO INDIVIDUARE ARGOMENTI SPECIFICI PER LA MIA SPECIALIZZAZIONE?
Al primo accesso all’interno della nostra piattaforma di formazione a distanza è richiesta la compilazione di tutti i campi della voce “Profilo”. Una volta effettuato il salvataggio dei tuoi dati, potrai accedere all’elenco dei corsi a disposizione dalla voce “Catalogo FAD”. I corsi che visualizzerai sono stati selezionati in base alle informazioni da te inserite nei campi “Professione” e “Discipline”.
PERCHÉ NON RIESCO A VISUALIZZARE IL CORSO?
Per una fruizione ottimale dei corsi è consigliato l’utilizzo di un Pc Desktop con sistema operativo Windows o MacOS oppure di un tablet. Per alcuni corsi esistono delle limitazioni di fruizione su dispositivi IOS. Come Browser è inoltre meglio utilizzare Google Chrome o Firefox aggiornati alle versioni più recenti. Si consiglia di verificare che nel computer sia installato il programma Adobe flashplayer 10, necessario per alcune tipologie di corso.
È infatti importante fare attenzione alla dicitura indicata nel riquadro con i dettagli del corso: “* Questo corso utilizza la tecnologia Flash e non è pertanto fruibile tramite dispositivi tablet o smartphone”.
L'ATTESTATO DI CONSEGUIMENTO CREDITI ECM HA VALORE LEGALE?
L’attestato rilasciato da Sanità in-Formazione al completamento del corso può essere utilizzato come prova delle attività formative svolte. Per quanto riguarda invece gli adempimenti AGE.Na.S., il medico non è tenuto a presentare alcun attestato. Entro 90 giorni dalla data di scadenza del corso ad oggetto, Sanità in-Formazione, in qualità di provider ECM accreditato, comunicherà direttamente agli Enti preposti alla formazione ECM la frequenza ai corsi e i relativi crediti conseguiti.